Art. 182-bis
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[1](Art. 17, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]Le attribuzioni demandate dagli articoli precedenti all'ispettore scolastico, ai direttori ed ai maestri sono, rispettivamente, attribuite, per quanto riguarda l'osservanza dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli che debbono frequentare le scuole non classificate, al personale incaricato, a norma dell'art. 67 del presente testo unico, modificato dal R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667, dei servizi di organizzazione e direzione delle scuole stesse ed ai maestri che vi insegnano
[3]Al personale medesimo incaricato dell'organizzazione e direzione delle scuole non classificate nelle nuove Provincie, spettano tutti i poteri che le leggi della cessata monarchia austro-ungarica attribuivano, nelle Provincie stesse, agli ispettori scolastici in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico e relative sanzioni.
Testo vigente dal 24 maggio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 12 su Normattiva