Art. 182
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[1](Art. 17, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi e' sottoposta alla condizione che il richiedente stenda di suo pugno la domanda e apponga alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza, che certifichera' il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e al foglio del permesso rilasciatogli.
[3]Alla stessa condizione e' sottoposta la concessione della licenza di esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890.
[4]Ai nati dopo il 1917, che non abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico secondo il disposto del presente testo unico, e' inoltre vietata l'ammissione in qualita' di salariati agli uffici di pubbliche amministrazioni, o di enti morali.
[5]Le assunzioni o concessioni fatte in contravvenzione al presente articolo devono essere revocate a semplice richiesta del Regio provveditore.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva