Art. 184

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[1](Art. 13, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]Le pubbliche scuole elementari rilasciano, in seguito ad esame, i seguenti certificati: certificato di promozione e di ammissione alle varie classi; certificato di studi elementari inferiori, alla fine della III classe; certificato di compimento alla fine della V classe; certificato di adempimento dell'obbligo scolastico e di speciale idoneita' al lavoro, dopo l'ultimo anno di frequenza scolastica prescritta, con buon profitto negli esercizi di avviamento professionale.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art184 · fonte su Normattiva