Art. 184
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[1](Art. 13, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]Le pubbliche scuole elementari rilasciano, in seguito ad esame, i seguenti certificati: certificato di promozione e di ammissione alle varie classi; certificato di studi elementari inferiori, alla fine della III classe; certificato di compimento alla fine della V classe; certificato di adempimento dell'obbligo scolastico e di speciale idoneita' al lavoro, dopo l'ultimo anno di frequenza scolastica prescritta, con buon profitto negli esercizi di avviamento professionale.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva