Art. 189
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[1](Art. 4, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).
[2]Non sono ammessi all'esame:
- a)i volumi destinati a singole classi compilati da un gruppo d'insegnanti o direttori didattici o ispettori;
- b)i libri di cui l'autore sia anonimo o pseudonimo;
- c)i libri editi da qualsiasi associazione di autori, che appartengono, tutti o parte, all'insegnamento o alle amministrazioni scolastiche.
[3]Possono, tuttavia, essere ammessi all'esame i libri di premio e quelli compilati a cura di enti morali che ne facciano gratuita distribuzione fra gli alunni delle loro scuole, da chiunque compilati o editi ed anche se anonimi o pseudonimi.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva