Art. 19
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[2]In ogni Comune, che conserva l'amministrazione delle scuole elementari, la direzione delle scuole deve essere affidata ad un direttore didattico comunale.
[3]Esso sara' coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con maestro proprio, od uno per ogni gruppo piu' numeroso di classi, purche' riunite in un medesimo edificio scolastico.
[4]Se il numero delle classi con maestro proprio sia superiore ai duecento, la direzione delle scuole elementari dovra' essere affidata a un direttore centrale.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva