Art. 190

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 15 febbraio 1926. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 5, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).

[2]Il Regio provveditore agli studi, su conforme parere di un'apposita Commissione da nominarsi secondo le norme dettate con decreto del ministro per la pubblica istruzione, formula il giudizio di approvazione o di riprovazione per ciascun libro di testo, motivando il giudizio medesimo con una breve relazione critica che viene riprodotta nell'elenco di cui all'art. 186.

[3]I libri di testo approvati sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione agli effetti dell'art. 186.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 15 febbraio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art190 · fonte su Normattiva