Art. 190
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[1](Art. 5, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).
[2]Il Regio provveditore agli studi, su conforme parere di un'apposita Commissione da nominarsi secondo le norme dettate con decreto del ministro per la pubblica istruzione, formula il giudizio di approvazione o di riprovazione per ciascun libro di testo, motivando il giudizio medesimo con una breve relazione critica che viene riprodotta nell'elenco di cui all'art. 186.
[3]I libri di testo approvati sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione agli effetti dell'art. 186.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 15 febbraio 1926 · versione 0 su Normattiva