Art. 192
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[2]Il Regio provveditore agli studi da' partecipazione ufficiale della negata approvazione dei libri di testo all'autore o all'editore firmatario della domanda, di cui all'art.187.
[3]Contro le decisioni del Regio provveditore agli studi e' ammesso ricorso al ministro per la pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data della partecipazione ufficiale, di cui al precedente comma.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 15 febbraio 1926 · versione 0 su Normattiva