Art. 193

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 15 febbraio 1926. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 9, R. decreto 11 marzo 1923, n. 737).

[2]Alla Commissione, di cui al precedente art. 190, sono dovuti i gettoni di presenza a norma dell'art. 63 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.

[3]Ai componenti la predetta Commissione, i quali non risiedano nella sede del Provveditorato, sono, inoltre, corrisposte le diarie e le spese di viaggio.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 15 febbraio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art193 · fonte su Normattiva