Art. 195
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[1](Art. 1, R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2351).
[2]E' fatto divieto ai maestri, ai direttori didattici governativi o comunali, agli ispettori scolastici, Regi o comunali ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
[3]Nei riguardi dei contravventori al divieto di cui al comma precedente sara' provveduto in via disciplinare.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva