Art. 196
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 2, R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2851).
[2]Qualora sia comprovato che, per l'adozione dei libri di testo, si sia fatto uso di indebite pressioni sul corpo insegnante o su insegnanti singoli e di mezzi illeciti di propaganda i libri di testo in questione possono essere, con decisione motivata del Regio provveditore agli studi, radiati dall'elenco dei libri approvati. La radiazione puo' essere temporanea o definitiva.
[3]Contro la decisione del Regio provveditore ed entro trenta giorni dalla comunicazione di essa, e' ammesso ricorso al ministro per la pubblica istruzione, che decide sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva