Art. 197
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[1](Art. 3, R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2851).
[2]Ai sensi del precedente articolo e' considerato come uso di indebite pressioni e di mezzi illeciti di propaganda da parte di un produttore o commerciante di libri di testo l'impiego retribuito di persone aventi funzioni d'insegnamento, direttive o ispettive nelle scuole elementari o che, comunque, siano addette ai servizi dell'istruzione elementare.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva