Art. 199

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[1](Art. 71, legge 4 giugno 1911, n. 487; art. 19, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]Per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari e' istituito in ogni Comune il patronato scolastico. Nelle grandi citta' il patronato puo' esser diviso in sezioni rionali ((...)).

[3]All'assistenza il patronato provvede nelle forme piu' pronte e piu' pratiche per assicurare l'istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.

[4]Inoltre il patronato viene in aiuto all'istruzione popolare col dotarla di mezzi meccanici di illustrazione didattica a norma dell'art. 30, col promuovere la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche e popolari, di ricreatori ed educatori, con l'istituire scuole speciali per la emigrazione e per altri bisogni locali, e con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci, secondo le condizioni dei luoghi, a completare l'opera della scuola.

[5]Ai fini indicati dal suo statuto ogni patronato aggiungera' quello della propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art199 · fonte su Normattiva