Art. 200

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[1](Art. 72, commi 1° e 3°, legge 4 giugno 1911, n. 487 e art. 20, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]Il patronato scolastico e' ente morale. Esso e' costituito di soci fondatori, di soci benemeriti, di soci annuali.

[3]Il patronato e' amministrato da un Consiglio composto di cinque membri scelti secondo le norme stabilite dallo statuto di ciascun patronato.

[4]Lo statuto del patronato scolastico stabilisce le norme per il funzionamento dell'istituto.

[5]Il Comune provvede all'ordinamento delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare ed alle nomine del personale addettovi su parere conforme del Consiglio del patronato scolastico.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art200 · fonte su Normattiva