Art. 202

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[1](Art. 74, commi 1° e 2°, legge 4 giugno 1911, n. 487).

[2]Il patronato adempie ai suoi fini:

[3]1° con i contributi dei soci;

[4]2° con i sussidi dello Stato;

[5]3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del Comune, della Provincia e di altri enti, specialmente degli istituti di beneficenza;

[6]4° con doni, legati ed altri eventuali proventi.

[7]Le somme di cui al n. 3 sono versate all'amministrazione del patronato nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art202 · fonte su Normattiva