Art. 202
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[1](Art. 74, commi 1° e 2°, legge 4 giugno 1911, n. 487).
[2]Il patronato adempie ai suoi fini:
[3]1° con i contributi dei soci;
[4]2° con i sussidi dello Stato;
[5]3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del Comune, della Provincia e di altri enti, specialmente degli istituti di beneficenza;
[6]4° con doni, legati ed altri eventuali proventi.
[7]Le somme di cui al n. 3 sono versate all'amministrazione del patronato nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva