Art. 203
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[1](Art. 4, commi 1° a 3°, legge 8 luglio 1904, n. 407).
[2]I Comuni hanno facolta' di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli inscritti appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, sempreche' a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.
[3]I Comuni debbono deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta.
[4]Le autorita' di vigilanza e di tutela sui Comuni curano che le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanita' ed incolumita', salvi gl'impegni contrattuali esistenti.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva