Art. 204
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 23, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126; articolo unico R. D. L. 11 gennaio 1925, n. 132).
[2]L'autorita' tutoria non deve approvare qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle inscritte nei bilanci al 31 dicembre 1923, salvo che non abbia per iscopo la sanita' ed incolumita' pubblica, quando in relazione alla medesima non sia aumentato del 5 per cento della spesa stessa il fondo destinato al patronato scolastico.
[3]Le somme stanziate nei bilanci dei Comuni e delle Provincie al 2 febbraio 1924 per l'assistenza scolastica e per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non possono essere diminuite.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva