Art. 208
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[1](Art. 25, R. decreto 31 dicembre 1923, n.3126).
[2]Per raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni circolo di mutualita' scolastica provvede:
- a)a dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti;
- b)a promuovere l'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive;
- c)alla iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, numero 521 e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva