Art. 209
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[1](Art. 26, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]Per i fini indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo la mutualita' ha carattere esclusivamente locale e si esercita secondo i modi piu' opportuni ed adatti alle condizioni dell'ambiente. Ove le soddisfatte esigenze locali lo consentano possono i circoli di mutualita' concorrere anche ad opere di carattere nazionale che rientrino nei fini stessi della istituzione. A tale uopo i circoli di mutualita' dei grandi Comuni e di una Provincia possono riunirsi in federazioni comunali o provinciali di mutualita' scolastica, le quali possono anche costituirsi in ente morale per la mutualita' scolastica.
[3]Ai circoli di mutualita' spetta il contributo di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, ed ai soci dei circoli di mutualita', iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, e' assegnata la quota di concorso di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge stessa.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva