Art. 211

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[1](Art. 28, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]Ad una delle Facolta' mediche del Regno e' affidato con decreto Reale il compito di promuovere gli studi relativi alla morfologia, fisiologia e psicologia delle varie costituzioni umane in rapporto alle anomalie della crescenza infantile.

[3]L'incarico suddetto ha la durata di tre anni ed e' riconfermabile.

[4]La Facolta' gli cui al 1° comma propone al Ministero dell'istruzione le norme per l'assistenza ai fanciulli anormali e la organizzazione delle classi differenziali, da' parere sulle domande di sussidio; controlla, mediante tecnici di sua scelta, le scuole differenziali per anormali. ((Resta in facolta' del Ministero della pubblica istruzione di concedere sussidi ad istituzioni gia' esistenti, che prestino opera per l'educazione e la istruzione degli anormali)).

[5]Per le spese di assistenza educativa agli anormali nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' stanziata annualmente la somma di L. 500,000.

[6]I Comuni del Regno versano allo stesso fine, ai patronati scolastici, una somma annua di L. 100 per ogni alunno che presenti, a giudizio tecnico, anormalita' di sviluppo, suscettibile di correzione e miglioramento mediante speciale assistenza educativa.

[7]Tale somma puo' essere oltrepassata in rapporto a speciali inderogabili esigenze locali dell'educazione differenziale mediante convenzioni da stipulare fra patronato e Comune.

Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art211 · fonte su Normattiva