Art. 212
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[2]Ciascun insegnante o direttore didattico versa alla Cassa depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.
[3]Il prodotto e' impiegato a rendere piu' larga e proficua la educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi stabiliti con apposita legge.
[4]Con decreto Reale sara' disposto il censimento periodico degli orfani dei maestri e dei direttori didattici, aventi l'eta' dai sei ai diciotto anni e saranno dettate le norme per provvedere alle varie forme di assistenza in rapporto alla diversa condizione degli orfani e delle loro famiglie.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva