Art. 213
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[1](Art. 23, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453)
[2]Nei vari Comuni del Regno sono nominati con Regio decreto ispettori onorari per le opere integrative della scuola.
[3]I detti ispettori onorari restano in ufficio un triennio, ma possono essere confermati.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva