Art. 214
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[1](Art. 24, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[2]L'ispettore onorario ha le seguenti attribuzioni:
[3]1° presta il suo concorso morale in vantaggio delle opere integrative della scuola nelle zone in cui esse abbiano minore efficienza;
[4]2° coordina le varie opere integrative, che mirano a fini analoghi, in modo che i mezzi della beneficenza pubblica ed i sussidi dello Stato e degli altri enti siano ripartiti fra le istituzioni piu' meritevoli;
[5]3° esegue per incarico delle autorita' scolastiche, inchieste sulle condizioni e il valore delle varie iniziative nel campo delle istituzioni prescolastiche, complementari o post-scolastiche;
[6]4° promuove la compilazione di speciali guide tecniche per i maestri e di pubblicazioni adatte a collegare intimamente tutti gli altri sforzi diretti a mantenere e a consolidare l'efficacia educativa della scuola nazionale.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva