Art. 215
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 25, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[2]Gli ispettori onorari possono essere riuniti in gruppi tecnici distrettuali o nazionali, secondo l'annessa tabella G.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva