Art. 217
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[2]Le disposizioni dei Regi decreti 1° ottobre 1923, n. 2185, 7 ottobre 1923, n. 2132 e 20 dicembre 1923, n. 3113, sono applicabili anche nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, con le modificazioni ed aggiunte degli articoli contenuti in questo titolo.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva