Art. 217

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[1](Art 16, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185; art. 31, comma 1°, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132 e art. 1. R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113).

[2]Le disposizioni dei Regi decreti 1° ottobre 1923, n. 2185, 7 ottobre 1923, n. 2132 e 20 dicembre 1923, n. 3113, sono applicabili anche nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, con le modificazioni ed aggiunte degli articoli contenuti in questo titolo.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art217 · fonte su Normattiva