Art. 219
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[1](Art. 1, R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130).
[2]Per i cittadini italiani l'abilitazione all'ufficio di maestro delle scuole civiche ovvero delle scuole generali popolari, conseguita a norma delle leggi e dei regolamenti della cessata monarchia austro-ungarica, e' titolo idoneo per la nomina a ispettore scolastico.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva