Art. 22
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[1](Art. 16, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[2]Le autorita' comunali non sono esonerate dall'obbligo di vigilare sulla scuola limitatamente, pero', alla presenza degli scolari, al loro buon contegno fuori della scuola ed alla assiduita' del maestro.
[3]Le autorita' scolastiche dovranno prendere nota delle informazioni date dalle autorita' comunali secondo le norme dettate dal regolamento.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva