Art. 22

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[1](Art. 16, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

[2]Le autorita' comunali non sono esonerate dall'obbligo di vigilare sulla scuola limitatamente, pero', alla presenza degli scolari, al loro buon contegno fuori della scuola ed alla assiduita' del maestro.

[3]Le autorita' scolastiche dovranno prendere nota delle informazioni date dalle autorita' comunali secondo le norme dettate dal regolamento.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art22 · fonte su Normattiva