Art. 220
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[1](Art. 6, R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130).
[2]Agli ispettori definitivi o incaricati nominati a norma del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130, e' applicabile la tabella n. 37 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva