Art. 222

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[1](Art. 8, R. decreto 17 maggio 1923, n. 1130).

[2]I benefici concessi a favore degli impiegati ex-combattenti nel Regio esercito o nella Regia marina non si applicano agli ispettori nominati ai termini del presente capo, che abbiano prestato servizio nell'esercito austriaco, ne' agli effetti della carriera, ne' a quelli della liquidazione della pensione.

[3]Sono prive di qualsiasi effetto tutte le disposizioni dei cessati ordinamenti riguardanti la valutazione delle campagne di guerra per il personale che abbia ad esse partecipato con le forze armate austro-ungariche.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art222 · fonte su Normattiva