Art. 224

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[1](Art. 29, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

[2]Coloro che nei territori annessi di cui all'art. 217, hanno avuto, dopo il 24 maggio 1915, incarichi ispettivi, possono a loro domanda, purche' in possesso del titolo prescritto, essere nominati direttori didattici governativi, conservando come assegno personale, da riassorbirsi cosi' in eventuali provvedimenti di carattere organico come nei successivi aumenti periodici, la eventuale differenza in piu' fra lo stipendio, di cui sono provveduti, e quello, cui hanno diritto sulla base delle norme in vigore.

[3]((Per la determinazione del predetto assegno personale vanno computati soltanto gli emolumenti percepiti a titolo di vero e proprio stipendio e non quelli percepiti per l'incarico ispettivo.

[4]A coloro che abbiano ottenuta la nomina, di cui al primo comma del presente articolo, all'atto del conferimento della nomina stessa, e' riconosciuta, agli effetti della determinazione dello stipendio, un'anzianita' corrispondente alla durata del servizio da essi prestato anteriormente o posteriormente alla dichiarazione di guerra, in qualita' di ispettori incaricati o di maestri dirigenti o direttori, con nomina definitiva, nelle scuole dell'ex regime e quello prestato, in continuazione, posteriormente alla dichiarazione di guerra in qualita' di comandati presso gli Uffici scolastici e presso i Consigli scolastici)).

Testo vigente dal 7 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art224 · fonte su Normattiva