Art. 226
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[1](Ar. 5, R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763).
[2]Oltre i Comuni capoluoghi di Provincia possono assumere la diretta gestione delle proprie scuole anche quei Comuni che, ad insindacabile giudizio del ministro per la pubblica istruzione, risultino in tutto idonei ad amministrarle.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva