Art. 227

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[1](Art. 1, R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763).

[2]La quota di contributo, da consolidarsi a carico dei Comuni dei territori annessi di cui agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920 n. 1322 e 2 della legge 19 dicembre 1920 n. 1778, i quali hanno le scuole elementari amministrate dal Regio provveditore agli studi e' fissata nella misura di L. 2 per ogni abitante secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921. Detto contributo sara' versato dal 1° gennaio 1924 da ciascun Comune con le modalita' ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

[3]In tale contributo non sono comprese le somme dovute dai Comuni per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923 numero 2996 che determina il nuovo stato economico dei maestri elementari.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art227 · fonte su Normattiva