Art. 228

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[1](Art. 2, R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763; art. 7 R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113).

[2]La quota di concorso dell'Erario dello Stato ai Comuni che conservano l'autonomia scolastica, e' fissata dal 1° gennaio 1924 nella misura di L. 7 per ogni abitante, secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921. Detta quota sara' versata a ciascun Comune con le modalita' ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

[3]In tale quota non sono comprese le somme dovute ai Comuni per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, che determina il nuovo stato economico dei maestri elementari.

[4]Gli Enti che provvedono all'amministrazione delle scuole civiche, hanno diritto al concorso dello Stato nei limiti di quattro decimi della spesa, che devono sostenere per il pagamento degli stipendi ed assegni, dovuti al personale insegnante, in base alle tabelle legali in vigore per i maestri elementari.

[5]Agli effetti del computo della quota di concorso anche i direttori di scuole civiche sono considerati come insegnanti.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art228 · fonte su Normattiva