Art. 229

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[1](Art. 18, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]Nessun maestro, munito di diplomi o abilitazioni rilasciati sotto il regime anteriore alla annessione al Regno delle nuove Provincie, puo' insegnare in lingua italiana se non possiede la prescritta abilitazione.

[3]Nessun maestro, salvo casi di necessita', puo' insegnare in lingua diversa dall'italiana se non sia regolarmente abilitato.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art229 · fonte su Normattiva