Art. 229
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 18, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]Nessun maestro, munito di diplomi o abilitazioni rilasciati sotto il regime anteriore alla annessione al Regno delle nuove Provincie, puo' insegnare in lingua italiana se non possiede la prescritta abilitazione.
[3]Nessun maestro, salvo casi di necessita', puo' insegnare in lingua diversa dall'italiana se non sia regolarmente abilitato.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva