Art. 230
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[1](Art. 19, R. decreto 1° ottobre 1923, n, 2185).
[2]Per l'insegnamento della seconda lingua in una determinata classe, hanno la preferenza i maestri della classe stessa e quelli della scuola, abilitati anche per l'insegnamento in lingua italiana.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 5 gennaio 1926 · versione 0 su Normattiva