Art. 230

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[1](Art. 19, R. decreto 1° ottobre 1923, n, 2185).

[2]Per l'insegnamento della seconda lingua in una determinata classe, hanno la preferenza i maestri della classe stessa e quelli della scuola, abilitati anche per l'insegnamento in lingua italiana.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 5 gennaio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art230 · fonte su Normattiva