Art. 232

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[1](Art. 23, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]Sono mantenuti come insegnanti nelle scuole civiche, comunque trasformate, i maestri specializzati forniti della abilitazione di gruppo, conseguita secondo le norme del cessato regime.

[3]Per le nuove assunzioni in classi elementari superiori alla quinta hanno parita' di diritto gl'insegnanti elementari forniti del titolo richiesto in tutto il Regno per l'insegnamento in dette classi.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art232 · fonte su Normattiva