Art. 233
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[1](Art. 24, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]((Per l'assegnazione alle scuole dei Comuni in cui si parla abitualmente una lingua diversa dall'italiana, saranno preferiti quei maestri che dimostrano di possedere una conoscenza sufficiente della lingua del paese)).
Testo vigente dal 5 gennaio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva