Art. 234

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[1](Art. 25, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]L'insegnamento della lingua italiana e' affidato di preferenza a maestri non alloglotti, incaricati di impartire l'istruzione in piu' scuole, a tal fine opportunamente raggruppate in circoli d'insegnamento, su proposta del direttore didattico e del Regio ispettore scolastico, approvata dal Regio provveditore agli studi.

[3]Puo' anche essere affidato nelle proprie classi o in altre classi della stessa scuola previa autorizzazione del Regio provveditore agli studi, su proposta motivata del direttore didattico e dell'ispettore, a maestri alloglotti, che abbiano superato l'esame di lingua italiana.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 5 gennaio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art234 · fonte su Normattiva