Art. 234
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[1](Art. 25, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]L'insegnamento della lingua italiana e' affidato di preferenza a maestri non alloglotti, incaricati di impartire l'istruzione in piu' scuole, a tal fine opportunamente raggruppate in circoli d'insegnamento, su proposta del direttore didattico e del Regio ispettore scolastico, approvata dal Regio provveditore agli studi.
[3]Puo' anche essere affidato nelle proprie classi o in altre classi della stessa scuola previa autorizzazione del Regio provveditore agli studi, su proposta motivata del direttore didattico e dell'ispettore, a maestri alloglotti, che abbiano superato l'esame di lingua italiana.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 5 gennaio 1926 · versione 0 su Normattiva