Art. 235

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[1](Art. 1, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

[2]Al personale insegnante delle scuole popolari e civiche si applicano tutte le leggi e i regolamenti che riguardano lo stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari del Regno, cessando di avere efficacia le leggi e i regolamenti rimasti in vigore fino al 25 ottobre 1923.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art235 · fonte su Normattiva