Art. 236
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[1](Art. 2, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).
[2]L'attestato di maturita', conseguito presso un istituto magistrale secondo gli ordinamenti della cessata monarchia austro-ungarica, e' sufficiente soltanto per l'insegnamento a titolo provvisorio.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva