Art. 237

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[1](Art. 3, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

[2]L'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, e' equipollente, agli effetti giuridici, all'abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del Regno.

[3]Ai fini dell'attribuzione dello stipendio i maestri forniti dell'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, dopo due anni dall'attestato di maturita' si considerano come se avessero iniziato la carriera con la qualifica di ordinari.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art237 · fonte su Normattiva