Art. 238
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[1](Art. 8, R. decreto 7 ottobre 1923, n, 2186).
[2]Agli effetti economici e giuridici non e' di regola compatabile per i maestri il tempo trascorso, dopo il 3 novembre 1918, lontano dall'insegnamento, per motivi non riconosciuti legittimi, tranne che intervenga da parte dell'autorita' scolastica competente un provvedimento formale su domanda motivata dal maestro interessato.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva