Art. 239
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[1](Art. 9, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).
[2]Sono privi di qualsiasi effetto i provvedimenti di carattere individuale e collettivo adottati dalla repubblica d'Austria o dagli altri Stati successori della cessata monarchia austro-ungarica posteriormente al 3 novembre 1918, a favore dei maestri passati in servizio dell'Amministrazione italiana
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva