Art. 24

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[1](Art. 1 e art. 2, comma 1°, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]L'istruzione elementare si distingue in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore.

[3]Il grado preparatorio ha normalmente la durata di tre anni.

[4]Il grado inferiore si compie in tre anni; il superiore almeno in due anni.

[5]Le classi oltre la 5ª prendono il nome di classi integrative di avviamento professionale.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art24 · fonte su Normattiva