Art. 240
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[1](Art. 10, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).
[2]I benefici concessi a favore dei maestri combattenti nel Regio esercito e nella Regia marina non si applicano ai maestri, che abbiano prestato servizio nell'esercito austriaco e nella marina austriaca, agli effetti della carriera.
[3]Sono rese prive di qualsiasi effetto tutte le disposizioni dei cessati ordinamenti riguardanti la valutazione della campagna di guerra per i maestri che abbiano ad essa partecipato con le forze armate austro-ungariche.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva