Art. 240

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 10, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).

[2]I benefici concessi a favore dei maestri combattenti nel Regio esercito e nella Regia marina non si applicano ai maestri, che abbiano prestato servizio nell'esercito austriaco e nella marina austriaca, agli effetti della carriera.

[3]Sono rese prive di qualsiasi effetto tutte le disposizioni dei cessati ordinamenti riguardanti la valutazione della campagna di guerra per i maestri che abbiano ad essa partecipato con le forze armate austro-ungariche.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art240 · fonte su Normattiva