Art. 241
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[1](Art. 13, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).
[2]Il matrimonio non e' impedimento all'ammissione ai concorsi per i posti di insegnante e alla conservazione del posto conseguito.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva