Art. 243
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[1](Art. 15, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2186).
[2]Nulla e' innovato provvisoriamente per quanto concerne il trattamento economico agli insegnanti di religione.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva