Art. 246
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[1](Ari, 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).
[2]Agli insegnanti di lingua italiana nelle scuole alloglotte, il cui servizio sia riconosciuto lodevole, e' assegnata la retribuzione stabilita dall'art. 158, oltre il rimborso delle spese di viaggio o dell'indennita' chilometrica su strada ordinaria qualora l'insegnamento sia prestato fuori della loro sede scolastica.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva