Art. 247

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[1](Art. 26, R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185; art. 31, comma 5°, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132; art. 33, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410; art. 32, comma 2°, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453; art. 11, R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113; art. 17, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996; art. 29, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]Per l'applicazione dei Regi decreti 1° ottobre 1923, n. 2185; 7 ottobre 1923, n. 2132; 31 ottobre 1923, n. 2110; 3 novembre 1923, n. 2453; 20 dicembre 1923, n. 3113; 31 dicembre 1923, n. 2996 e 31 dicembre 1923, n. 3126, il Governo emanera' le norme regolamentari entro l'anno scolastico 1923-24; fino alla pubblicazione delle norme predette l'applicazione dei predetti decreti sara' regolata nelle varie sue parti da ordinanze del Ministero della pubblica istruzione aventi valore di disposizioni regolamentari salvo quanto e' disposto dall'art. 11 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art247 · fonte su Normattiva