Art. 248
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[2]Fino alla emanazione di norme regolamentari, ai programmi, agli orari, agli incarichi e a quanto occorre per il funzionamento delle scuole e dei corsi speciali per la preparazione delle educatrici d'infanzia, sara' provveduto con ordinanze ministeriali.
[3]E' data facolta' al Governo del Re di modificare le disposizione anteriori al 31 dicembre 1923 sulle tasse di iscrizione, di frequenza, di esami e di diplomi nelle scuole di metodo per l'educazione materna e nei corsi estivi, proporzionando o mettendo in relazione le tasse stesse con quelle stabilite dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per gli alunni di scuole medie similari.
[4]Tali disposizioni sono estese alle scuole di metodo per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva