Art. 249
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[2]Tutte le disposizioni, non aventi carattere transitorio, che contemplino materie regolate dai Titoli I e IV del presente decreto sono abrogate.
[3]Sono pure abrogate tutte le disposizioni in materia di libri di testo per le scuole elementari e popolari, contrarie a quelle contenute nel Capo III del Titolo V del presente testo unico.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva